Dal 1° gennaio diventano operative le nuove regole comunitarie Iva in materia di contratto di “call off stock” (già conosciuto nel nostro ordinamento come consignment stock).
La nuova formulazione dell’art. 17 bis della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, introdotto dalla Direttiva 4 dicembre 2018, n. 2018/1910/UE, ne regolamenta la gestione uniformando l’applicazione nei vari Paesi membri.
L’istituto consente di inviare merce dall’Italia al magazzino del cliente comunitario, evitando l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale nel Paese del cessionario, differendone contestualmente la rilevanza ai fini IVA della cessione, al momento del prelievo della merce da parte del cliente.
Considerato il crescente utilizzo dell’istituto da parte degli operatori economici italiani, particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di gestione del magazzino comunitario, al fine di evitarne la riqualificazione da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, quale “Stabile Organizzazione all’estero” del soggetto, con rilevanti riflessi tributari.(Accedi)