In materia di accertamento della residenza fiscale delle persone fisiche, la mancata iscrizione all’AIRE, in forza del dettato normativo dell’art. 2 del Tuir, ha da sempre costituito una presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, con la costante soccombenza dei contribuenti in sede giurisdizionale.
Una novità di assoluto rilievo sul tema, è costituita dalla previsione normativa introdotta dal recentissimo Decreto crescita in ambito di “rientro dei cervelli”, laddove, è stata disposta (per la prima volta), la prevalenza ai fini della residenza fiscale, della norma convenzionale rispetto all’iscrizione AIRE.
La portata e gli effetti di questa norma (qualora mantenuta in sede di conversione) vanno ben oltre l’ambito d’introduzione, in quanto l’indirizzo costituzionalmente orientato della stessa, ben può essere esteso a fattispecie più ampie di accertamento della residenza fiscale delle persone fisiche, con pieno riconoscimento legislativo della prevalenza della sostanza sulla forma.
Importanti riflessioni, meritano le eventuali procedure di contenzioso in corso o potenziali, in cui la materia del contendere si basa sulla mancata iscrizione AIRE del soggetto.(Accedi Area Privati)